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Channel: Locali medici Archivi - NT24.it Impianti elettrici - norme tecniche
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Locale medico di gruppo 2: quali prese sotto IT-M?

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~RElettrificazione di un bancone tipo reception ubicato all’interno di un ambulatorio di gruppo 2, nello specifico una sala rianimazione presso un’ospedale: il bancone verrà utilizzato per l’installazione di un computer per il monitoraggio dei pazienti in rianimazione e computer di normale utilizzo.
L’elettrificazione di detto bancone va inserita sotto trasformatore di isolamento in quanto presente all’interno dell’ambiente di gruppo 2 o si può derogare? (n.b. la distanza fra il bancone e il posto letto più vicino e di circa m 1.70).

Geom. Giovanni Lo Scalzo

~DIn un locale di gruppo 2 devono essere alimentati da un sistema IT-M gli apparecchi elettrici installati nella zona paziente o nelle adiacenze se esiste la possibilità che invadano la zona paziente (così definita dall’art. 710.2.8 della Norma CEI 64-8):

nuova zona paziente 2015 v2

Se il banco della reception contiene le apparecchiature per il monitoraggio del paziente e postazioni pc, e non si ravvisa (valutazione del rischio) la possibilità che apparecchi utilizzatori alimentati dalle suddette prese possano invadere la zona paziente, è possibile utilizzare l’alimentazione ordinaria.


Locali medici veterinari: quali adempimenti?

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~DMi si presenta l’occasione di rilevare un ambulatorio veterinario ristrutturato completamente nell’anno 1998; esiste una dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico; l’impianto di terra è privo di nodi equipotenziali. Quali passi potrebbero essere necessari per adattarlo ai requisiti minimi di legge?

Mauro Zani

~RNel 1998 era in vigore la Norma CEI 64-4. All’epoca un ambulatorio veterinario rientrava nel campo di applicazione della norma sui locali medici (art. 1.2.01): in caso di impiego di apparecchi elettromedicali con parti applicate si era un un ambulatorio di tipo A, se venivano effettuati interventi di chirurgia erano “locali per chirurgia“. La 64-4 è stata sostituita in data 1 settembre 2001 dalla Sezione 710 della Norma CEI 64-8/7, introdotta dalla V2:2001-01 (fasc. 5903). L’attuale riferimento è la V2 del 2015 alla norma CEI 64-8.
L’applicazione delle prescrizioni contenute nella sezione 710 della 64-8 è facoltativa, per cui l’impianto potrebbe andar bene anche così, dipende dalla valutazione del rischio. In ogni caso trattandosi di locale medico, qualsiasi modifica deve essere progettata da professionista iscritto a ordine o albo secondo quanto previsto dal decreto 37/08:

2. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento, e’ redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’ abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’ obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi agli immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio, nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc;

Tubi idraulici e masse estranee nei locali medici

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~DSi sta realizzando una struttura ASL di tipo ambulatoriale con locali di gruppo 0 e gruppo 1. Le tubazioni idrauliche saranno realizzate utilizzando canne di tubo manesmann di varie sezioni ma non saldate tra loro ma giuntate con giunto metallico al quale verrà applicata la canapa e la relativa pasta per sigillare la tubazione.
Il quesito che vi sottopongo e il seguente, dato che tra un tubo della lunghezza di 6 metri e il successivo viene utilizzato il giunto con la canapa, devo mettere un collare e un cavallotto tra una tubazione e il tronco di tubo successivo oppure il liquido che vi scorrerà dentro (acqua sanitaria e di riscaldamento) ne garantisce la continuità??
Premetto che tra le tubazioni di mandata e ristorno riscaldamento, mandata e ricircolo acqua calda sanitaria e fredda fra tutte queste tubazioni sono state cavallottate tra loro e collegate all’impianto equipotenziale lato caldaia termica e lato sanitaria.

Alessandro Sciutto

~RLe masse estranee (o parti metalliche) costituite dalle tubazioni metalliche alimentanti i servizi dell’edificio devono essere connesse al collegamento equipotenziale principale in un solo punto, solitamente all’ingresso nel perimetro dell’edificio oppure all’uscita delle centrali tecnologiche (centrale termica, idrica, etc.). Si veda anche CEI 64-8/4 art. 413.1.2 “Collegamenti equipotenziali“.
Nel caso di specie non sono necessari i collegamenti tra tubo e tubo.
Sarà necessario per i locali di gruppo 0 e 1, oltre che per i locali da bagno/doccia, identificare (dopo aver verificato strumentalmente quali parti realmente possono essere considerate masse estranee) ove eseguire i necessari collegamenti equipotenziali supplementari.

Locale di gruppo 1 senza nodo…

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~DSe in un locale medico di gruppo 1 non viene realizzato l’egualizzazione del potenziale ( mediante nodo collettore equipotenziale ) tra le masse, masse estranee e schermi , quale tipologia di rischio elettrico ( contatto diretto / indiretto ) è sottoposto un paziente e /o lavoratore?

Santo

~RIl rischio elettrico al quale è sottoposto il paziente in assenza di equipotenzialità è di macroshock (e di microshock per il paziente), ovvero di passaggio di valori di corrente letale per lo stesso. Il nodo è un accorgimento che rende più sicuro il raggiungimento e il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza.

Palazzina con uffici e veterinario: quali norme

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~DQuali sono i riferimenti normativi utili per la ristrutturazione elettrica di una piccola palazzina residenziale di due piani ma con al pian terreno uno studio veterinario e un ufficio?

Riccardo Farina

~RFermo restando le regole per la connessione alle reti (Norma CEI 0-21), se si tratta di sistema TT, ambiente ordinario con la sola esclusione dei locali medici del veterinario (come dovrebbe ragionevolmente essere) “se la cava” con la Norma CEI 64-8 parte generale e sezione 710 per i locali medici.

Nodo equipotenziale: va bene un “morsetto”?

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~DIn un locale ad uso medico il nodo principale di terra ubicato in prossimità del quadro generale da cui si dipartono i cavi di terra per il collegamento dei nodi equipotenziali dei locali classificati di tipo 1, deve essere realizzato obbligatoriamente mediante barra collettrice oppure con semplice morsetto?

Nicola Laconi

~RIl semplice morsetto non va bene, non soddisfa i criteri fissati dalla sezione 710 della Norma CEI 64-8, che prescrive connessioni devono “in grado di essere scollegate individualmente“.

710.413.1.2.2.4 Posizionamento del nodo equipotenziale
Il nodo equipotenziale deve essere posto entro o vicino al locale medico e deve essere collegato al conduttore principale di protezione, con un conduttore di sezione almeno equivalente a quella del conduttore di sezione più elevata collegato al nodo stesso. Le connessioni devono essere disposte in modo che esse siano chiaramente identificabili ed accessibili e in grado di essere scollegate individualmente.

Illuminazione di sicurezza: 60 o 90 minuti?

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~DDecreto 19/03/2015. Si applica alle strutture sanitarie nate prima del 2002. In una struttura ospedaliera ci chiedono che le verifiche sulle lampade d’emergenza siano conformi al decreto sopra indicato. La durata delle lampade secondo il decreto deve essere di 90 minuti. Mi chiedevo se era giusto o esisteva una postilla che riduce a 60 minuti in presenza di gruppi elettrogeni.

Stefano Fasolato

~RIl decreto 19 marzo 2015 (entrato in vigore il 24 aprile 2015) “Aggiornamento della regola di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002“. Nello specifico:
- l’Allegato I al DM 19.03.2015 sostituisce integralmente il Titolo III del DM 18.09.2002 e si applica alle strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno;
- l’Allegato II al DM 19.03.2015 sostituisce integralmente il Titolo IV del DM 18.09.2002 e si applica:
. Capo I: alle strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (cfr All. 1 DPR 151/11);
. Capo II: alle strutture, sia esistenti che di nuova costruzione, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 500 m² e fino a 1000 m²;
. Capo III: alle strutture esistenti che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m²;
. Capo IV: alle strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale aventi superficie maggiore di 1000 m²;
Per tutte le strutture il tempo di intervento dell’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere < 0,5 secondi ovvero ad interruzione breve. Per l’autonomia dell’impianto di illuminazione di sicurezza avente qualsiasi conformazione ed alimentazione (apparecchi autonomi o alimentazione centralizzata con tempi di inserimento < 0,5 secondi) si hanno le seguenti configurazioni:
. Per le strutture di cui all’ Allegato I l’autonomia dell’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere pari a 90 minuti (vedasi punto 17.5 commi 4 e 6);
. Per le strutture di cui all’ Allegato II Capo III l’autonomia dell’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere pari a 60 minuti (vedasi punto 26.4 commi 4 e 6);
. Per le strutture di cui all’ Allegato II Capo IV l’autonomia dell’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere pari a 120 minuti (vedi Allegato II Capo IV e punto 6 DM 19/03/15 commi 4 e 6).

 

Il rischio di “incendio elettrico”…

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…secondo il Codice di prevenzione incendi e le norme per la progettazione degli impianti.

Il Codice di prevenzione incendi richiede una progettazione degli impianti elettrici basata sulla valutazione del rischio di incendio elettrico, in analogia a quanto già previsto dall’art.80 del D.Lgs. 81/08. Il presente articolo si propone di illustrare le possibili correlazioni tra la valutazione del rischio di incendio condotta dal professionista antincendio e la valutazione del rischio di competenza del progettista elettrico, secondo il richiamato art.80 D.Lgs. 81/08.

 

Le previsioni del Codice di prevenzione incendi
Il Codice di prevenzione incendi, pubblicato con il DM 03/08/2015, si occupa degli impianti tecnologici nel capitolo S10 della sezione Strategia antincendio. Nel paragrafo S.10.5, ne stabilisce gli obbiettivi che la progettazione di tali impianti deve perseguire, ed in particolare:
- ridurre la probabilità di innesco di incendio o di esplosione;
- limitare la propagazione di un incendio all’interno degli ambienti di installazione e contigui;
- garantire la compatibilità con le altre misure antincendio, con particolare riferimento agli elementi di compartimentazione;
- garantire la possibilità per gli occupanti di lasciare gli ambienti in sicurezza;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in sicurezza;
- garantire la possibilità di disattivazione/sezionamento/altro tipo di gestione con procedura descritta nel piano d’emergenza.
L’individuazione dei provvedimenti da adottare per il conseguimento dei richiamati obbiettivi non può che dipendere dall’analisi del rischio.
A titolo esemplificativo, nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio, le misure previste dalla sezione 751 della norma CEI 64-8 fanno sì che la probabilità di innesco di un incendio risulti inferiore rispetto a quella ammessa nei luoghi con rischio elettrico ordinario.

Il Codice, pur prevedendo un solo livello di prestazione (Tabella S.10-1), richiede che gli impianti elettrici siano progettati, realizzati e gestiti:
- secondo la “regola d’arte”,
- in conformità alla regolamentazione vigente,
- con “requisiti antincendio specifici” riportati al paragrafo S.10.6.1.

 

La regola dell’arte
In materia di “regola dell’arte”, è il caso di richiamare l’attenzione sulla definizione contenuta al paragrafo G.1.14 (punto 16) del Codice:

“Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell’arte è riconosciuta, di prassi, alle norme adottate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali”

Tra le disposizioni legislative applicabili si annovera, di sicuro, l’articolo 80 del D.Lgs. 81/08 che richiede al datore di lavoro:

- di valutare i rischi di natura elettrica derivanti da:
. contatti elettrici diretti/indiretti (misura da rispettare anche per le squadre di soccorso che intervengono in caso di incendio);
. innesco e propagazione di incendi dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
. innesco di esplosioni;
. fulminazione diretta ed indiretta;
. sovratensioni;
. altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili (ivi comprese quelle determinate da un abbassamento di tensione oppure quelle determinate da una sollecitazione termica da incendio)

- di adottare le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo tutti i rischi valutati ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto.

Per l’adempimento di tali compiti, il datore di lavoro si affida, di norma, al professionista antincendio e al professionista elettrico, che affrontano le problematiche della sicurezza da due differenti punti di vista.

Pertanto, per evitare di pervenire a due valutazioni divergenti in materia rischio di incendio è opportuno chiedersi se il professionista elettrico, che in genere interviene in seguito al professionista antincendio, possa sfruttare in qualche modo la valutazione eseguita, secondo le indicazioni del Codice, da quest’ultimo.

 

La correlazione tra rischio incendio e rischio elettrico
Secondo la procedura prevista, per l’implementazione delle misure previste dal Codice, il professionista antincendio deve disporre dei seguenti elementi di giudizio:
- profili di rischio vita/beni/ambiente (Rvita, Rbeni, Rambiente), costituenti (definizione G.1.3/6) “indicatori speditivi della gravita di rischio di incendio (e non di esplosione!) associata all’esercizio ordinario di una qualsiasi attività”;
- presenza di sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- esercizio di lavorazioni pericolose ai fini incendio;
- esercizio di lavorazioni pericolose ai fini dell’esplosione;
- elevati valori di carico di incendio;
- elevati livelli di affollamento;
- complessità della geometria dell’edificio;
- presenza di aree a rischio specifico per la presenza di materiali infiammabili in quantità significative.

Per l’applicazione delle norme tecniche emanate dal CEI, il professionista elettrico ha la necessità di classificare gli ambienti, ai fini dell’incendio/esplosione, in:
- luoghi ordinari;
- luoghi a maggior rischio in caso di incendio:
. per l’elevato affollamento (art.751.03.2 CEI 64-8/7 – Luoghi tipo A);
. per la presenza di un carico di incendio > 450 MJ/m2 (art.751.03.4 CEI 64-8/7 – Luoghi tipo C);
. per la presenza di strutture portanti combustibili (art.751.03.3 CEI 64-8/7 – Luoghi tipo B);
- luoghi con pericolo di esplosione:
. dove si può formare un’ATEX G pericolosa con P > 10-5 occ./anno;
. dove si può formare un’ATEX D pericolosa con P > 10-5 occ./anno;
. dove vi è presenza di esplosivi (luoghi di Classe 0 secondo CEI 64-2).

Come vedremo nel seguito, i metodi di valutazione del rischio previsto dal Codice e quello previsto dalle norme CEI sono, in larga parte, correlati tra di loro.

 

Luoghi a maggior rischio in caso di incendio per elevato affollamento
L’articolo art.751.03.2 del fascicolo CEI 64-8/7 individua come tali i luoghi dove, in caso di incendio (di qualunque entità) il danno potenziale per le persone è «elevato».

Se il professionista antincendio, nella determinazione dei livelli di prestazione delle misure previste nella sezione Strategie antincendio  ha valutato come “elevato” l’affollamento di un determinato fabbricato, il professionista elettrico dovrà considerare lo stesso come luogo “751.03.2” in special modo se gli occupanti non hanno familiarità con l’edificio e/o possono essere addormentati in attività gestite e/o ricevono cure mediche e/o sono in transito in grandi strutture (stazioni ferroviarie, aeroporti e similari).

In merito si segnala che nella revisione in corso della sezione 751 della norma CEI 64/8 potrebbe essere recepito il seguente metodo di classificazione tratto dalla tabella 51A della norma IEC 60364-5-51.

001 - tabella 1 codice BD
Tabella 1 – Classificazione B secondo IEC 60364-5-51 (estratto tab.51A)

 

Luoghi a maggior rischio in caso di incendio per elevato carico di incendio
L’art.751.03.4 del fascicolo CEI 64-8/7 classifica come tali i luoghi caratterizzati da un carico di incendio specifico di progetto (qf secondo il Capitolo S2 del Codice) superiore a 450 MJ/m2. Tale dato, è normalmente già calcolato dal professionista antincendio e, quindi già disponibile per il professionista elettrico.
Allo scopo sarebbe quanto meno opportuno che sia il professionista antincendio che il professionista elettrico, sulla base delle valutazioni di cui all’art.80 del D.Lgs. 81/08, classificassero come luoghi con elevato carico di incendio tutti quelli caratterizzati da dissesto strutturale in caso di incendio non controllato, cioè tutti quelli in cui le strutture portanti non riescono a garantire, per il carico di incendio presente, il livello III di prestazione di resistenza al fuoco (Tab. S.2-1 Codice):

002 - tabella 2 livello di prestazione
Tabella 2 – Livelli di prestazione secondo Tabella S.2-1 DM 03/08/2015

Peraltro, nella definizione del livello di rischio dei luoghi in argomento bisogna prestare la massima attenzione sulla possibilità di aerodispersione di combustibili, come nel caso dei depositi di fluidi/polveri combustibili in contenitori trasportabili. A tal fine, un sicuro elemento di giudizio è costituito dal confronto tra la massima altezza di stoccaggio dei contenitori e la massima altezza di prova a caduta cui gli stessi sono stati sottoposti secondo la normativa ADR – punto 6.1.5.3.5, la quale, in funzione del livello di pericolo delle sostanze da contenere, classifica gli imballaggi in tre gruppi secondo la logica riportata nella seguente tabella:

003 - tabella 3 gruppi di imballaggio
Tabella 3 – altezza di prova a caduta contenitori secondo punto 6.1.5.3.5 ADR

 

Luoghi a maggior rischio in caso di incendio in quanto costruiti interamente in legno
senza particolari requisiti antincendio

Per i locali ex art.751.03.3 del fascicolo CEI 64-8/7. il professionista antincendio non è tenuto a fare valutazioni specifiche, dovendo basare il proprio giudizio su altri parametri.
Pertanto, il professionista elettrico non potrà trarre alcuna indicazione dall’esame del documento sottoscritto dal professionista antincendio.
In particolare, l’espressione di un giudizio non è agevole a causa:
dell’impiego della locuzione “senza particolari requisiti antincendio”, dal significato abbastanza generico;
del contenuto della Nota 751.03.3, la quale precisa che “non rientrano in questa classificazione gli edifici con strutture incombustibili (es. in muratura o calcestruzzo) con le sole travi in legno”, senza tuttavia specificare se tale chiarimento vale per le travi di copertura o anche per quelle dei solai intermedi.
I prossimi sviluppi della norma prevedono, come già detto, il recepimento del metodo di classificazione dei luoghi secondo la tabella 51A della IEC 60364-5-51:2005 che, per i luoghi in esame, prevede quanto di seguito specificato:

004 - tabella 4 caratteristiche
Tabella 4 – Classificazione C secondo IEC 60364-5-51 (estratto tab.51A)

Per la specificazione del termine “mainly” impiegato nella classificazione CA2, una buona formulazione potrebbe essere la seguente:
CA2: Luoghi dove il rischio di incendio è dovuto all’utilizzo di prodotti da costruzione combustibili in quantità tali da poter essere innescati da un guasto elettrico e di propagare l’incendio all’interno del compartimento/ fabbricato o alle opere vicine.

Nelle more dell’aggiornamento della norma CEI 64-8, per poter prendere una decisione nei casi “difficili” si può valutare il rischio per lo scenario “cedimento dei solai per incendio innescato da impianto ordinario” utilizzando il metodo matriciale proposto dalla NFPA 551, il quale si basa sulla suddivisione della probabilità di accadimento di un incendio in 5 livelli, dell’entità dal danno in 4 livelli e del livello di rischio in 3 livelli (alto/moderato/basso) prevedendo per i luoghi con livello di rischio elevato le misure previste dal capitolo 751.03.3 della norma CEI 64-8, il tutto descritto nelle seguenti tabelle:

005 - tabella 5 probabilita
Tabella 5 –NFPA 551 Table A.5.2.5(a) Probability Level

006 - definizioni
Tabella 6 –NFPA 551 Table A.5.2.5(b) Severity Categories

007 - matrice del rischio
Tabella 7 –NFPA 551 Figure A.5.2.5 Risk Matrix

008 - possibile orientamento
Tabella 8 –NFPA 551 Figure A.5.2.5 Risk Matrix

 

Luoghi con pericolo di esplosione
I luoghi dove possono svilupparsi, con una probabilità non trascurabile, atmosfere esplosive in quantità tale da richiedere provvedimenti particolari per la realizzazione, l’installazione e l’uso delle apparecchiature, devono essere classificati come luoghi pericolosi.
Premesso che tutta la materia è in fase di significativa revisione per il necessario allineamento delle guide del CEI alle nuove versioni delle norme CEI EN 60079-10-1 e 60079-10-2, secondo la Tabella 5.10.1-1 della Guida CEI 31-35 e la Tabella 5.8-B della Guida CEI 31-56, i luoghi sono da considerare pericolosi se la probabilità di accadimento della formazione di un’atmosfera esplosiva è ≥ 10-5 occ./anno e se le quantità di sostanza infiammabile rilasciata in ambiente non è trascurabile, ovvero:
nel caso delle ATEX G, se la portata di emissione e le condizioni di ventilazione NON soddisfano la condizione di “grado di diluizione alto” riportata nella figura D1 dell’Allegato D della norma CEI EN 60079-10-1:

000
Figura 1 – Luoghi pericolosi e NON secondo figura D1 CEI EN 60079-10-1

nel caso delle ATEX D, se il volume di atmosfera esplosiva risulta superiore al limite fissato dalla Guida alla Direttiva 99/92/CE, ovvero, 10 litri di atmosfera esplosiva compatta o maggiore di 0,1% Va, con Va pari al volume ambiente.

Per queste tipologie di luoghi è evidente che il professionista antincendio, per l’individuazione dei livelli di prestazione delle misure S1-S9, deve classificare A4 il profilo Rvita secondo tabelle G.3-1, G.3-2 e G.3-4 del Codice di seguito riportate:

009 caratteristiche
Tabella 9 –Tabella G.3-1 DM 03/08/2015

010 decreto
Tabella 10 –Tabella G.3-2 DM 03/08/2015

011 decreto prevenzione incendi
Tabella 11 –Tabella G.3-4 DM 03/08/2015

 

Locali medici (sezione 710 della norma CEI 64-8)
Anche in questo caso, la valutazione dei rischi condotta dal professionista antincendio non è di particolare aiuto in quanto i parametri presi in gioco per l’applicazione delle misure S1-S9, come visto, non tengono conto di questa particolare destinazione d’uso, fermo restando che, per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, la classificazione secondo la sezione 710 è da aggiungersi a quella secondo la sezione 751.
Dei locali medici, quelli di particolare interesse ai fini della progettazione antincendio degli impianti elettrici sono quelli del “gruppo 2”, ovvero i locali medici nei quali “le parti applicate sono destinate ad essere utilizzate in applicazioni quali interventi intracardiaci, operazioni chirurgiche, trattamenti vitali dove la mancanza dell’alimentazione può comportare pericolo per la vita”; infatti, in attuazione delle indicazioni dettate dal comma 2 dell’articolo 80 del D.Lgs. 81/08 (il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1, tenendo in considerazione … tutte le condizioni di esercizio prevedibili) è del tutto evidente che tra le sollecitazioni da tenere in conto nella progettazione delle condutture di alimentazione dei locali medici di gruppo 2 vi è la sollecitazione termica a seguito di incendio.

 

Conclusioni
Dall’esame condotto emerge una significativa correlazione tra la valutazione del rischio di incendio condotta dal professionista antincendio e la valutazione del rischio che il progettista elettrico è tenuto a fare.
Eccezion fatta per i locali ex art.751.03.3 e per gli ambienti della sezione 710, gli strumenti di lavoro che i due professionisti devono adottare sono, come visto, gli stessi.
Pertanto, a tutto vantaggio della sicurezza delle persone e dell’entità degli oneri da sopportare da parte del datore di lavoro tenuto agli obblighi di cui all’art.80 del D.Lgs. 81/2008, emerge l’opportunità/necessità che il professionista antincendio e il progettista elettrico trovino il tempo di “dialogare” tra di loro.

 

Ing. Calogero TURTURICI
Dirigente Vigili del Fuoco – Presidente del STC 64C, membro 31J

Ing. Michele MAZZARO
Dirigente Vigili del Fuoco – Presidente del 64E, membro del 31J


Oltre 1.000 professionisti al primo ciclo di eventi tecnici di NT24

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Si è conclusa a Bari il 7 novembre la prima edizione degli eventi tecnici di NT24. In totale sono state registrate oltre 1.000 presenze nelle quattro città di Bari, Bergamo, Feltre e Genova. Ci teniamo a ringraziare tutti per la partecipazione, sempre particolarmente attenta e attiva. Invitiamo a continuare a seguire NT24.it per conoscere tempestivamente le iniziative previste per il 2019.

BARI

BERGAMO

FELTRE

GENOVA

 

Con il contributo incondizionato di:

 

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Locali medici: TN-C almeno fino al QGBT

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~DPerché non viene utilizzato il sistema di alimentazione TN-C, fra le linee di connessione del quadro generale in cabina di trasformazione ed i quadri dei reparti, quando le linee non attraversano locali medici, o con pericolo di incendio o di esplosione? Usare solo il sistema TN-S non è un’impropria consuetudine ?

Per. Ind. Enzo Alborghetti

~RRichiamiamo, per chiarezza, l’articolo 710.312.2 della variante V2 alla 64-8 ed il relativo commento (in corsivo).

710.312.2 Modi di collegamento a terra
Il sistema TN-C non è ammesso nei locali medici, di gruppo 1 e 2, e negli edifici ad uso medico, a valle del quadro di distribuzione principale.
Per edificio ad uso medico si intende un edificio destinato a contenere prevalentemente locali medici.

Quindi il normatore non esclude che a monte del quadro di distribuzione principale si possa utilizzare il sistema TN-C.
Bisogna però valutare se a monte di tale quadro l’impianto di distribuzione non transiti in luoghi definibili a maggior rischio in caso d’incendio. In tali luoghi è comunque vietato il sistema TN-C.
Si lascia alla valutazione del progettista se l’uso del sistema TN-S possa essere ritenuta una impropria consuetudine.
Si rammenta solo che il sistema TN-C, sino a ieri tipico della tecnologia impiantistica Tedesca, è addirittura vietato in Norvegia per tutti gli impianti utilizzatori negli edifici ed è vietato in tutto il mondo laddove viene richiesto il massimo standard di sicurezza (vedi ATEX).

Ha risposto per NT24
Prof. Giuseppe Cafaro

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Farmacia: locale medico di gruppo 1?

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Vi chiedo un chiarimento riguardo una richiesta da parte di un verificatore ministeriale ad un mio cliente farmacista.
Il verificatore sostiene che, data la presenza della macchina per misurare la pressione, la farmacia deve essere controllata ogni due anni parificandola a locale a uso medico. Premetto che in farmacia non sono presenti differenziali classe a e nella zona dove si esegue il controllo della pressione non esiste nodo equipotenziale.
Prima di eseguire la verifica dovrebbe richiedere almeno l’esecuzione dei lavori mancanti?

Dentella Mario

La presenza di un apparecchio per la misurazione della pressione non è condizione sufficiente per classificare un locale come medico. Tale valutazione non spetta al verificatore (DPR 462) ma al datore di lavoro. Spetta al datore di lavoro (eventualmente consigliato dal suo consulente di fiducia), a seguito della valutazione del rischio elettrico, classificare i locali come ordinari, a maggior rischio in caso di incendio o medici di gruppo 0 o 1. Il datore di lavoro dovrà quindi incaricare un professionista per la progettazione e un installatore per la realizzazione degli impianti o degli adeguamenti necessari.
Infine, con la periodicità prevista dal DPR 462, ovvero 2 o 5 anni, il verificatore potrà eseguire la verifica (acquisendo come dato di partenza quanto deciso e realizzato) secondo quanto previsto dalle norme e regolamenti in vigore.
Consigliamo come approfondimento la lettura dei quesiti in materia di LOCALI MEDICI.

 

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Piccole modifiche agli impianti in locali medici

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piccole modificheLavorando nella manutenzione di impianti elettrici negli ospedali ci troviamo ad avere richieste da parte del personale sanitario di aumentare il numero di prese elettriche la dove già ci sono. quindi si tratterebbe spesso di smontare la presa esistente e mettere esternamente un quadretto da 4/6 prese schuko Unel.
Nei locali medici di gruppo 1 si pone il problema del collegamento equipotenziale, e laddove il cavo PE va direttamente al nodo equipotenziale possiamo realizzare un subnodo all’interno del quadretto, ma a parte l’aspetto tecnico a me interessa la parte burocratica e cioè: per aumentare il numero di prese su una presa esistente e necessario fare modifiche al progetto?
Oppure basterebbe una dichiarazione di conformità? E se la presa esistente si deve spostare di un paio di metri? E pur restando in un edificio ospedaliero cambia qualcosa dal punto di vista della conformità da locale medico a locale ordinario (magazzino, locale sterilizzazione ecc.)?

Con l’aumento delle apparecchiature elettromedicali e non ci troviamo tutti i giorni ad affrontare questo tipo di problema e spesso sembra eccessivo rimettere mano al progetto per questo tipo di intervento, mi chiedevo se c’è una linea netta che differenzia l’ampliamento dell’impianto al semplice aumento dei punti di prelievo dell’energia.

Petrongolo Mariano Gabriele

piccole modificheSe l’aggiunta di prese a spina in apposito quadretto è compatibile con le caratteristiche del dispositivo di protezione e dei conduttori, nulla osta all’installazione.
Deve essere realizzato un sub-nodo all’interno del quadretto prese. Deve essere rispettata la zona paziente. Per gli ambienti non ad uso medico sono da rispettare le applicabili prescrizioni per gli altri ambienti particolari (CEI 64-8/7).
Se non vi sono modifiche sostanziali nella configurazione dell’impianto (protezione corto circuito, sovraccarico, etc.) l’aggiunta di prese a spina su un punto presa già esistente non necessita della redazione di un progetto.
In ogni caso l’intervento deve essere tracciabile e quindi consigliamo di aggiornare gli schemi e i disegni planimetrici d’impianto ed emettere una dichiarazione di conformità con indicazione di “altro”.

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Locali medici: due sale operatorie e un solo sistema IT-M

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Un cliente mi ha richiesto di rifare gli impianti elettrici in due sale operatorie, che sono separate da un corridoio. Attualmente entrambe le sale sono alimentate da un singolo trasformatore IT-M con unico secondario.
E’ accettabile tale situazione ( il cliente vorrebbe mantenere il trasformatore originale ), o ogni sala deve essere alimentata da un proprio trasformatore ( o trasformatore unico ma con secondari separati )?

Daniele Rovere

L’attuale riferimento normativo relativo agli impianti elettrici nei locali medici è la Variante V2 alla Norma CEI 64-8, pubblicata nel 2015. In particolare, nel caso da lei prospettato, occorre segnalare che all’articolo 710.413.1.5 “Sistema IT-M” si legge:


Per ciascun gruppo di locali funzionalmente collegati è necessario almeno un sistema IT-M.

E’ accettabile quindi che diversi locali medici siano accorpati in un unico sistema IT-M solo se “funzionalmente collegati“. E’ il caso, ad esempio, di preparazione + sala operatoria + risveglio.

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Studio fisioterapia: locale medico “da verificare”?

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Un dubbio inerente la necessita’ di verifiche biennali sul nodo equipotenziale di uno studio individuale, fisioterapico nel quale si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate al paziente. Ma siamo sicuri che per studio medico si assimili anche quello fisioterapico senza dipendenti considerando che tale figura non e’ un medico? Se un soggetto fisioterapista “si dimenticasse” di fare la verifica biennale esempio la facesse al quarto anno, di quanto si rischia in termini di sanzioni?

Giovanna

Interruttori differenziali... senza terraIl primo dubbio, riguardante la classificazione dei locali, è fugato dalla Sezione 710 della Norma CEI 64-8:

710.2 Definizioni
710.2.1
locale medico
locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei
pazienti (inclusi i trattamenti estetici)

Uno studio medico in cui, anche tramite elettromedicali, si effettuano attività di riabilitazione è a tutti gli effetti un “locale medico” ai fini della classificazione elettrica. Il locale nel quale vengono utilizzati gli apparecchi elettromedicali collegati alla rete con parti applicate al paziente deve essere realizzato come locale di gruppo 1 (ovvero con nodo equipotenziale e interruttori differenziali di tipo A o B).

La verifica biennale (DPR 462/01) non ha per oggetto “il nodo”, ma il luogo di lavoro. Se non ci sono lavoratori dipendenti non si applicano nè il DLgs 81/08 nè il DPR 462/01, per cui non sussiste l’obbligo della verifica.

E’ comunque necessario affidare a personale competente la manutenzione dell’impianto elettrico secondo quanto previsto dal decreto 37/08 art. 8:

Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
...
2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.

Le misure necessarie per conservare le caratteristiche dell’impianto sono ad esempio quelle previste dall’articolo 710.62 “verifiche periodiche” della Norma CEI 64-8 e in generale dalla Guida CEI 0-10 sulla manutenzione elettrica.

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Locali medici: il quadro di distribuzione deve essere all’interno del locale?

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Devo progettare uno studio odontoiatrico di dimensioni contenute, nel quale è presente un solo ambulatorio. Mi chiedevo se posso derivare le varie linee ed utenze direttamente dal quadro elettrico generale (posto nella zona segreteria) oppure se, per l’ambulatorio di tipo 1, debba obbligatoriamente prevedere un sotto quadro interno, oltre al sub nodo di terra.

Sasha Repetto

All’interno della sezione 710 della Norma CEI 64-8 (attualmente contenuta nella Variante V2 del 2015) non esistono particolari prescrizioni circa il posizionamento di un quadro destinato ad alimentare i circuiti di un locale di gruppo 1.
Può quindi utilizzare il quadro in zona segreteria. Gli interruttori differenziali a protezione delle linee in zona paziente dovranno essere di tipo A o B.

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Subnodo in un locale medico: quali requisiti?

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subnodo locale medicoVi è l’obbligo di realizzare il subnodo mediante morsetto a compressione (all’interno della scatola contenente n. 3 prese a spina) oppure si può utilizzare un semplice morsetto tipo cabur?

Santo Liistro

subnodo Il morsetto a compressione non è indicato per la realizzazione di nodi e subnodi nei locali medici, in quanto non è possibile scollegare individualmente le connessioni (Norma CEI 64-8 sez. 710):

710.413.1.2.2.4 Posizionamento del nodo equipotenziale
Il nodo equipotenziale deve essere posto entro o vicino al locale medico e deve essere collegato al conduttore principale di protezione, con un conduttore di sezione almeno equivalente a quella del conduttore di sezione più elevata collegato al nodo stesso. Le connessioni devono essere disposte in modo che esse siano chiaramente identificabili ed accessibili e in grado di essere scollegate individualmente.

E’ preferibile utilizzare appositi morsetti (ne esistono diversi tipi in commercio).
Consigliamo la lettura degli articoli “Nodo equipotenziale locale medico: va bene così?”  e “Nodo equipotenziale: va bene un “morsetto”?“. Inoltre QUI sono raccolti tutti gli articoli pubblicati sull’argomento.

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Cavi Evac CPR in ambienti medici

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Un cavo FTE4OM1 EVC PH120 può essere installato in un ospedale?

Maurizio Baratiri

cavo EVACIl cavo indicato è un cavo a bassa emissione di fumi e gas tossici resistente all’incendio sino a 120 minuti secondo CEI 20-36/4-0 EN 50200.
Attualmente non viene classificato per la classe di reazione al fuoco, in riferimento al Regolamento UE 305/11(CPR), ai sensi della norma CEI UNEL 35016. Pertanto, in assenza della suddetta classificazione, non potrebbe essere installato in ospedale.
Premesso che la classe di reazione al fuoco deve essere determinata dal progettista della prevenzione incendi e dal progettista dell’impianto, è da valutare nell’ambito del contesto la possibilità dell’installazione del suddetto cavo rispettando specifiche o particolari condizioni di posa.

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Quali caratteristiche deve avere il reostato per le prove sugli IT-M?

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Al fine di verificare il corretto funzionamento del dispositivo di controllo di isolamento (allarme ottico-acustico per Resistenza di isolamento del circuiti elettrici e apparecchi elettromedicali inferiore a 50Kohm) nei sistemi ITmedicale , si chiede quali caratteristiche tecniche (resistenza , potenza ecc…) deve avere il reostato di prova collegato tra il secondario del trasformatore di isolamento e il nodo equipotenziale nel locali medici di gruppo 2?

Santo

La resistenza può essere fissa (50kohm) o variabile, non è importante la sua potenza in quanto la corrente circolante è minima se ci si trova in sistema IT-M. L’importante è accertare prima del collegamento della resistenza che il sistema sia IT facendo una prova di resistenza di anello di guasto con loop tester che deve confermare impedenza elevata e impossibilità di misura.

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Laboratorio odontotecnico e DPR 462: quale periodicità?

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Per un laboratorio odontotecnico (lavorazione dentiere e simili), la cadenza della verifica impianto di terra è da considerarsi con cadenza quinquennale oppure biennale.

P. Martinelli

Dipende dalla classificazione dei locali (del datore di lavoro):

DPR 462/01 – Art. 4. Verifiche periodiche – Soggetti abilitati
1. Il datore di lavoro e’ tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonche’ a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicita’ e’ biennale.

Per gli ambienti ordinari la periodicità è quinquennale. Per gli ambienti a maggior rischio in caso di incendio la verifica è biennale. Un ambiente può essere classificato a maggior rischio in caso di incendio se ci sono particolare affollamento o difficoltà di evacuazione; se ci sono strutture portanti in materiale combustibile o se il carico di incendio supera i 450 MJ/m2.
L’ambiente potrebbe essere classificato locale medico se rientra nella seguente definizione:

Norma CEI 64-8 art. 710.2.1
Locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici).

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Locali medici di gruppo 0: progetto, verifiche, ecc.

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L’ambulatorio del medico di base è un locale medico? L’impianto elettrico è soggetto alla progettazione da parte di tecnico abilitato? La verifica è biennale in caso di presenza di dipendenti ecc.?

Pasquale Papappicco

La classificazione dei locali spetta al datore di lavoro. Il medico di base può partire dalla seguente definizione:

710.2.1 – locale medico
Locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o di riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici).

La definizione calza. Se nel locale del medico di base, come spesso accade, non si fa uso di apparecchi elettromedicali con parti applicate al paziente e se la mancanza dell’alimentazione non rappresenta un pericolo per il paziente si tratta di locale medico di gruppo 0. Un locale di gruppo 0 è soggetto ad obbligo di progetto da parte di professionista iscritto a ordine o albo, proprio come i locali di gruppo 1 e 2.
Non essendo un ambiente ordinario, ma medico, la verifica di cui al DPR 462 è biennale.

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